Principi di voto secondo l’Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA).
Gli Istituti di previdenza hanno l’obbligo di esercitare i diritti di voto nell’interesse degli assicurati, in relazione a società con sede in Svizzera e quotate in borsa. Presso Avanea di regola tale obbligo è esercitato dal gestore patrimoniale e in casi speciali tramite la direzione.
L’esercizio dei diritti di voto sui seguenti principi:
La nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione, Comitato di retribuzione, Ufficio di revisione, Rappresentante indipendente del diritto di voto devono avvenire annualmente
L'importo complessivo dei compensi versati al Consiglio d'amministrazione ed alla direzione viene stabilito annualmente
Nessun indennità di fine rapporto o remunerazione concordata o pagata in anticipo
Nessuna commissione per l'acquisizione o la cessione di società o parti di società
Nessun compenso legato alle prestazioni che non sia conforme allo statuto
Possibilità di voto elettronico
Qualora tali principi non siano rispettati, Avanea è tenuta a esprimersi contraria alle istanze del Consiglio d’amministrazione.
Le persone assicurate sono informate almeno una volta all’anno e nella forma appropriata sul comportamento di voto di Avanea CP in relazione delle Assemblee generali – tramite rapporto d’esercizio e/o sul sito web.
Di seguito è riportato il comportamento di voto dell’anno precedente.